Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere una autorizzazione per circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il contrassegno è valido non solo sul territorio nazionale ma anche negli altri paesi aderenti all'UE, permettendo al disabile di circolare senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana. A seconda della tipologia di invalidità, può essere di tipo temporaneo o permanente, in quest'ultimo caso l'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata presentando documentazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per ottenere il contrassegno è necessario presentare domanda come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381.
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato.
L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188).
Il contrassegno è corredato della foto del richiedente e compilato nei campi informativi:
numero
nominativo dell’utente
scadenza.
Deve essere firmato dal titolare prima della plastificazione e ha le seguenti caratteristiche:
è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi
non è vincolato a uno specifico veicolo
ha validità su tutto il territorio europeo
ha validità massima di cinque anni
può essere rinnovato
è rilasciato dopo opportuna certificazione sanitaria
deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando quest'ultimo è utilizzato dalla persona disabile (non può essere esposto in fotocopia
Il contrassegno parcheggio invalidi viene rilasciato dal comune di residenza in base al Decreto legislativo 30/04/1992, n. 28, art. 188 , previa presentazione di apposita domanda scritta corredata da:
certificazione di deambulazione sensibilmente e permanentemente ridotta (rilasciata dall'autorità sanitaria territorialmente competente)
verbale d'invalidità civile rilasciato dall'autorità sanitaria o dall'INPS che attesti una delle seguenti condizioni:
impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
cecità assoluta e/o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi e/o decimista
minore con difficoltà persistenti a svolgere i propri compiti e le funzioni proprie della sua età
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Il contrassegno rilasciato ha validità massima di 5 anni e può essere rinnovato previa presentazione di apposita richiesta scritta.
Per il rilascio di contrassegni temporanei è necessaria una marca da bollo pari ad € 16,00; nel caso il contrassegno sia rilasciato per anni cinque la richiesta è esente bollo.
Per ottenere il contrassegno è necessario rivolgersi al Comando Territoriale di competenza per i cittadini residenti nei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Chianni e Palaia. I cittadini residenti nel Comune di Casciana Terme Lari dovranno rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico del Comune. I cittadini residenti nel Comune di Pontedera la domanda dovrà essere inoltrata alla società Siat Viale Repubblica, 16, 56025 Pontedera PI