Responsabile
Cap. Daniele Tarulli
Recapiti
0587/299444
0587/299440
polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it
ufficioverbali@unione.valdera.pi.it
L'ufficio verbali non effettua ricevimento al pubblico.
Per informazioni, visione ed estrazione di copia atti rivolgersi al Comando Territoriale che ha accertato la violazione:
L'importo della sanzione può essere versato con una delle seguenti modalità:
- presso tutti gli sportelli della Banca di Pisa e Fornacette
- presso gli uffici postali sul conto corrente postale 93722908 intestato a Unione Valdera Serv. Polizia Municipale, indicando il numero della bolletta, la data della violazione ed il numero di targa del veicolo.
- a mezzo bonifico bancario IBAN IT 32Q 08562 70910 000010933802 (Banca di Pisa e Fornacette)
- con carta di credito utilizzando il servizio multe on line
- Con sistema PAY BOX nei seguenti punti
BIENTINA Gabbani Gianni P.zza V. Emanuele II n. 48
BIENTINA Tabacchi Conti P.zza V. Emanuele II n. 42
BIENTINA Giannini Paolo Via J. Del Polta n. 55 A
CAPANNOLI Doveri Franca via Volterrana 252
CAPANNOLI Edicola Giuntini via Volterrana 63
FORCOLI Tabaccheria Luca e Sara via Gramsci 6
PECCIOLI Tabaccheria PARFUMUS via Matteotti 5
PONSACCO Nencioni Samuele via Di Vittorio 33
PONTEDERA Giangis c/o PANORAMA
PONTEDERA filcafe c/o CINEPLEX
PONTEDERA SIAT Viale della Repubblica 16
PONTEDERA Tab. Lenzi Fabio, c.so Matteotti 71
TERMINI DI PAGAMENTO:
avviso lasciato al parabrezza: se il pagamento viene effettuato entro CINQUE giorni dalla data di violazione l'importo è ridotto del 30% (l'importo indicato nell'accertamento di violazione è già scontato). Il mancato pagamento nei termini comporta la notifica del verbale e il relativo addebito delle spese di accertamento e notificazione pari a €15
verbale di contestazione immediata o notificato a mezzo posta o messo: se il pagamento viene effettuato entro
entro CINQUE giorni dalla data di contestazione o notifica l'importo è ridotto del 30%
entro SESSANTA giorni dalla contestazione o notifica l'importo totale maggiorato delle spese di accertamento e notificazione
dopo i SESSANTA giorni o in caso di mancato pagamento l'importo della sanzione raddoppia. Se il trasgressore ha versato un importo inferiore la restante parte sarà richiesta mediante riscossione coattiva con aggravio delle spese e degli interessi.
Nel caso in cui sia stato versato un importo non dovuto, ad esempio in eccesso, è possibile presentare istanza di rimborso. La richiesta deve contenere obbligatoriamente il codice fiscale del richiedente ed il codice IBAN su cui effettuare il bonifico. Per le informazioni complete e il modulo di rimborso clicca qui.
Entro 30 giorni dalla contestazione e notifica del verbale e per importi superiori a € 200,00 è possibile chiedere la rateizzazione.
Ricorda che la presentazione della domanda di rinuncia implica la rinuncia a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Per le informazioni complete e il modulo di rimborso clicca qui
Richiesta copia atti amministrativi
Per accedere al verbale di accertamto, la cartolina di notifica, la ricevuta di pagamento, e tutte le comunicazioni inerenti il procedimento accedere tramite il servizio multe on line.
In alternativa è possibile fare richiesta di richiesta di accesso agli atti prevista dall'art. 22 della L. 241/90 utilizzzando l'apposito modulo.
Notifica del verbale a soggetto estraneo
Nel caso in cui il verbale sia stato notificato ad un soggetto del tutto estraneo alla violazione, poiché, ad esempio il veicolo è stato rubato, oppure venduto in data antecedente la violazione, è possibile chiederne l'archiviazione, mediante l'apposito modulo, allegando la documentazione che provi quanto asserito nell'istanza.
Patente a punti - dichiarazione conducente
Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che subisce decurtazioni, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della Strada.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione è inserita nel verbale di contestazione. Entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, da quando cioè, è avvenuto il pagamento o si sono conclusi i procedimenti dei ricorsi oppure sono decorsi i termini per la presentazione dei medesimi, l'Organo da cui dipende l'agente accertatore della violazione che comporta la perdita di punti, ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
I punti vengono decurtati al conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, cui viene notificato il verbale, con apposito modulo, scaricabile a fondo pagina e da rispedire a mezzo raccomandata AR a questo Ufficio Verbali, deve fornire, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, i dati personali e della patente di colui che guidava il veicolo al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il soggetto tenuto, che omette senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente, è soggetto al pagamento di un'ulteriore sanzione pecuniaria, il cui minimo edittale è fissato in € 284,00.
Alle patenti sono equiparati la carta di qualificazione del conducente (CQC), il CAP di tipo KB ed il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori.
La mancanza, per il periodo di 2 anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite massimo di 20 punti.
Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di 2 anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 punti.
Alla perdita totale del punteggio o nel caso, a seguito di violazione che comporti la decurtazione di 5 punti, vengano commesse altre due violazioni non contestuali nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione che comportano anch’esse la decurtazione di 5 punti, il titolare deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica, pena la sospensione della patente, mentre se il punteggio non è esaurito è possibile recuperare punti mediante la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati da soggetti autorizzati quali scuole guide o enti di formazione.
Nel caso in cui la decurtazione punti sia conseguente ad illeciti penali, la comunicazione avviene dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna.
Si possono verificare i punti della patente
- telefonando al n. 848782782. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico,
- collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it dopo registrazione.
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