Di seguito alcuni chiarimenti per le attività produttive in osservanza delle ultime misure adottate dal Dpcm 11 marzo 2020 (Sezione in aggiornamento)
CONSEGNE A DOMICIOLIO
ATTIVITA' COMMERCIALI - FESTIVI E PREFESTIVI
VENDITA ANIMALI E LORO PRODOTTI E ALIMENTI
GLI ESERCIZI SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI PICCOLI ANIMALI DA COMPAGNIA POSSONO CONTINUARE A SVOLGERE L'ATTIVITA' DI VENDITA DEI PRODOTTI E ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI
VENDITA SIGARETTE ELETTRONICHE E PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE
E' CONSENTITO, SENZA LIMITI DI ORARI, L'ESERCIZIO DI SOMMINISRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (BAR/RISTORANTE) NEGLI OSPEDALI, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L'ATTIVITA' accessoria di BAR E RISTORANTE E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE PER GLI OSPITI e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.
OFFICINE MECCANICHE-CARROZZERIE
b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
I BAR autorizzati alle VENDITA DI TABACCHI e/o QUOTIDIANI POSSONO restare APERTI SOLO per per la vendita di tabacchi e/o quotidiani, ma NON POSSONO SOMMINISTRARE CIBO E BEVANDE
ATTENZIONE: Si ricorda il rispetto della distanza interpersonale di 1 mt e pertanto l’uso di misure idonee a garantirla, nonchè la delimitazione degli spazi accessibili all’interno del locale, pena la sanzione per violazione dell’art.650 c.p., sempre se il fatto non costituisce reato più grave
LE CONCESSIONARIE DI AUTOMOBILI DEVONO RIMANERE CHIUSE
TUTTI GLI ENTI e SOCIETA' DI FORMAZIONE, incluse le AUTOSCUOLE devono rimanere CHIUSE fino al 3 Aprile
LE AGENZIE IMMOBILIARI, non sono servizi essenziali per cui devono rimanere CHIUSE fino al 25 Marzo.
LE SOCIETA' DI SPEDIZIONI e le AGENZIE DOGANALI POSSONO continuare a svolgere l'attività di consegna ed esercitare l'eventuale relativa attività logistica.
È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
L' ATTIVITA' DI CALL CENTER E' CONSENTITA con la raccomandazione del massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e nel rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.
GLI STUDI PRIVATI E PROFESSIONALI POSSONO continuare a svolere l'attività.
E' comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
SPECIFICHE SULLE VIOLAZIONI E ESANZIONI
Posti di blocco per controllare il rispetto della misura
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?
È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine.
In caso di violazione delle norme, si è soggetti solo a una sanzione amministrativa o sono previste altre misure?
L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
L'ammenda di cui si parla comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale?
Sì, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale. In ogni caso la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.
Si richiama l'attenzione anche sulla nota della PREFETTURA di PISA del 14.03.2020 in allegato
SERVIZI SOCIALI
Il DPCM 11 marzo 2011 non prevede la sospensione per SERVIZI SOCIALI (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto), ad eccezione di eventuali attività ludico ricreative o di socializzazione o di animazione svolta al loro interno
Si segnala però che per i servizi socali sopra indicati non è previsto l'obbligo normativo dell'apertura, ma solo la facoltà.
Pertanto, si precisa che in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza della REGIONE TOSCANA n. 12 del 15 marzo 2020 DAL 16 MARZO AL 3 APRILE E' Disposta LA SOSPENSIONE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI
Consulta in allegato l'ORDINANZA R.T. n. 12 del 2020
Le ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO possono continuare a fornire servizi alle fasce di popolazione debole, in conformità eventualmente disposto da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.
In particolare le organizzazioni di volontariato possono svolgere, anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi:
- servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza
- consegna di farmaci o altri generi di prima necessità
- disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette.
Deve essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti.
ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUBBLICI ESERCIZI
I Pubblici Esercizi (BAR/RISTORANTI) anche se NON POSSONO SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE, POSSONO VENDERE, se in possesso di titoli abilitativi, GENERI ALIMENTARI, GIORNALI/RIVISTE, TABACCHI
La CONSEGNA AL DOMICILIO DI CIBI PRECONFEZIONATI E’ CONSENTITA ai seguenti esercizi
-BAR/RISTORANTI/PUB
-PIZZERIE DA ASPORTO
-GASTRONOMIE
-ROSTICCERIE
-PASTICCERIE
-GELATERIE
-PANIFICI
-ESERCIZIO DI VICINATO/MEDIE/GRANDISTRTTURE/CENTRI COMMERCIALI
-TUTTELE LE AZIENDE CHE PREPARANO CIBI DA ASPORTO PRECONFENZIONATI
ATTENZIONE: Rimane vietata ogni forma di somministrazione o consumo sul posto
GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE situati ALL’INTERNO di STRUTTURE IN CUI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI POSSONO CONTINUARE AD ESERCITARE l’attività purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, compresi GLI STUDI E LE CLINICHE ODONTOIATRICHE POSSONO continua a SVOLGERE L’ATTIVITA’ nel rispetto di quanto di seguito precisato:
- L’attività deve essere limitata alle sole prestazioni che i professionisti giudicano non rinviabili
-L’attività può essere svolta solo previo appuntamento
-Rispetto assoluto dei protocolli di sicurezza anti-contagio
-Obbligo di avvalersi di strumenti di protezione individuale
L’Elenco delle attività inerenti I Servizi alla persona, il cui esercizio E’ CONSENTITO, di cui all’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020 di seguito riportato E’ TASSATIVO
_LAVANDERA E PULITURA DI ARTICOLI TESSILI E PELLICCIA
-ATTIVITA’ DELEL LAVANDIEIE INDUSTRIALI
-ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE
-SERVIZI DI POMPE FUNEBRI E ATTIVITA’ CONNESSE
TRASPORTO: Ordinanza Regione. Nuove regole e fasce orarie per il trasporto pubblico
Firmata una nuova ordinanza, la numero 11, dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Questa volta oggetto delle misure emergenziali sono i servizi di trasporto pubblico.
Nell'ordinanza si stabilisce che:
- le aziende di trasporto pubblico locale operanti in Toscana riprogrammino i servizi garantendo nello specifico le fasce orarie 6.30 - 9.30 / 12.00 - 15.30 / 17.30 – 19.00, tenendo conto delle mutate esigenze di mobilità della popolazione (minori frequentazioni), ma anche del rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei passeggeri e del personale in servizio a bordo, con particolare riferimento al rispetto della distanza interpersonale di un metro come prima misura di contenimento;
- vengano garantiti servizi e collegamenti per le zone nelle quali sono localizzati i plessi ospedalieri e le attività di prima necessità di cui e’ garantita l’apertura al pubblico ai sensi del Dpcm 11 marzo 2020;
- sia sospesa la vendita a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dei biglietti di corsa semplice.
La aziende di tpl dovranno comunicare tempestivamente alla Regione ed agli enti competenti la nuova programmazione dei servizi e dovranno inoltre darne la massima diffusione agli utenti, con l’utilizzo di ogni canale informativo a disposizione.
Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020_(1).pdf (70,62 KB) |
NOTA_PREFETTURA.pdf (93,46 KB) |