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Unione Valdera

DPCM 11 marzo 2020 - Chiarimenti per le attività produttive sulle misure adottate dal Governo

DPCM 11 marzo 2020 - Chiarimenti per le attività produttive sulle misure adottate dal Governo

 

 

Di seguito alcuni chiarimenti per le attività produttive in osservanza delle ultime misure adottate dal Dpcm 11 marzo 2020 (Sezione in aggiornamento)

 

 

 

CONSEGNE A DOMICIOLIO

RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, PASTICCERIE POSSONO svolgere la CONSEGNA  A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
 
Quindi su indicazione della Azienda Usl competente per territorio le operazioni di confezionamento e trasporto  devono avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dal PIANO DI AUTONTROLLO, senza ulteriori adempimenti
 
Anche i PANIFICI e PIZZERIE A TAGLIO POSSONO svolgere la consegna a domicilio, purchè siano rispettate  le norme igienico sanitarie previste dal PIANO DI AUTONTROLLO.

 

 

ATTIVITA' COMMERCIALI - FESTIVI E PREFESTIVI

 

LE MEDIE - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - ESERCIZI COMMERCIALI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E MERCATI  devono rimane CHIUSI 
 
E' CONSENTITA L'APERTURA PER:  
 
FAMACIE

 

PARAFARMACIE

 

PUNTI DI VENDITA GENERI ALIMENTARI ALIMENTARI anche all'interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

 

Pertanto i SUPERMERCATI presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. 

 

Si conferma che SONO CONSENTITI I MERCATI, sia all’aperto sia coperti, per la sola VENDITA DI GENERI ALIMENTARI.

 

Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. 

 

Resta vietata ogni forma di assembramento

 

VENDITA ANIMALI E LORO PRODOTTI E ALIMENTI

GLI ESERCIZI SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI PICCOLI ANIMALI DA COMPAGNIA POSSONO CONTINUARE A SVOLGERE L'ATTIVITA' DI VENDITA DEI PRODOTTI E ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI

 

VENDITA SIGARETTE ELETTRONICHE E PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE

 

GLI ESERCIZI SPECIALIZZATI NELLA VENDITA ESCLUSIVA DI SIGARETTE ELETTRONICHE E PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE, che svolgono la loro attività nelle tabaccherie ordinare e negli esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, SONO AUTORIZZATI A SVOLGERE L'ATTIVITA'

 

ERBORISTERIE
 
E' CONSENTITA L'ATTIVITA' di ERBORISTERIA, in quanto assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari e quinid di prima necessità
 
 
BAR E RISTORANTI NEGLI OSPEDALI

E' CONSENTITO, SENZA LIMITI DI ORARI, L'ESERCIZIO DI SOMMINISRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (BAR/RISTORANTE) NEGLI OSPEDALI, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 
 
 STRUTTURE RICETTIVE
 
Gli ALBERGI E TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE POSSONO CONTINUARE  A SVOLGERE L'ATTIVITA' .

L'ATTIVITA' accessoria di BAR E RISTORANTE E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE PER GLI OSPITI e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.

 
PUBBLICI ESERCIZI NEGLI IMPIANTI CARBURANTI
 
I PUBBLICI ESERCIZI (Bar e Ristoranti), quali attività accesorie degli impianti di carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri  POSSONO ESERCITARE L'ATTIVITA' SENZA LIMITI DI ORARIO, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


OFFICINE MECCANICHE-CARROZZERIE

LE ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) POSSONO SVOLGERE L'ATTIVITA', in quanto considerata essenziale alle esigenze della collettività.
 
Nei locali in cui svolgono tale attività artigianale E' CONSENTITA L'ATTIVITA' DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI PARTI E ACCESSORI DI RICAMBIO, nelr rispetto delle segueni precauzioni:
a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
 
 
CANTIERI
 
E' CONSENTITA L'ATTIVITA' NEI CANTIERI, nel rispetto di qunato di seguito:
- Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali;
- particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso;
-. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale;
Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi;
-Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate
Si precisa inoltre che:
- I lavoratori impiegati nei cantieri sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.
 

BAR autorizzati alle VENDITA DI TABACCHI e/o QUOTIDIANI POSSONO restare APERTI SOLO per per la vendita di tabacchi e/o quotidiani, ma NON POSSONO SOMMINISTRARE CIBO E BEVANDE

ATTENZIONE: Si ricorda il rispetto della distanza interpersonale di 1 mt e pertanto l’uso di misure idonee a garantirla, nonchè la delimitazione degli spazi accessibili all’interno del locale, pena la sanzione per violazione dell’art.650 c.p., sempre se il fatto non costituisce reato più grave

 

LE CONCESSIONARIE DI AUTOMOBILI DEVONO RIMANERE CHIUSE

TUTTI GLI ENTI e SOCIETA' DI FORMAZIONE, incluse le AUTOSCUOLE devono rimanere CHIUSE fino al 3 Aprile

LE AGENZIE IMMOBILIARI, non sono servizi essenziali per cui devono rimanere CHIUSE fino al 25 Marzo.

LE SOCIETA' DI SPEDIZIONI e le AGENZIE DOGANALI POSSONO continuare a svolgere l'attività di consegna ed esercitare l'eventuale relativa attività logistica.

È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

L' ATTIVITA' DI CALL CENTER E' CONSENTITA con la raccomandazione del massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e nel rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.

GLI STUDI PRIVATI E PROFESSIONALI POSSONO continuare a svolere l'attività.

E' comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

SPECIFICHE SULLE VIOLAZIONI E ESANZIONI

Posti di blocco per controllare il rispetto della misura

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?

È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine.

In caso di violazione delle norme, si è soggetti solo a una sanzione amministrativa o sono previste altre misure?

L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

L'ammenda di cui si parla comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale?

Sì, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale. In ogni caso la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.

 Si richiama l'attenzione anche sulla nota della PREFETTURA di PISA del 14.03.2020 in allegato

SERVIZI SOCIALI

 

Il DPCM 11 marzo 2011 non prevede la sospensione per  SERVIZI SOCIALI  (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto), ad eccezione di eventuali attività ludico ricreative o di socializzazione o di animazione svolta al loro interno

 

Si segnala però che per i servizi socali sopra indicati non è previsto l'obbligo normativo dell'apertura, ma solo la facoltà.

 

Pertanto, si precisa che in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza della REGIONE TOSCANA n. 12 del 15 marzo 2020 DAL 16 MARZO  AL 3 APRILE E' Disposta LA SOSPENSIONE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI

Consulta in allegato l'ORDINANZA R.T. n. 12 del 2020

Le ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO possono continuare a fornire servizi alle fasce di popolazione debole, in conformità eventualmente disposto da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.

In particolare le organizzazioni di volontariato possono svolgere, anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi:

- servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza

- consegna di farmaci o altri generi di prima necessità

- disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette.

Deve essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti.

 

ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUBBLICI ESERCIZI

 

I Pubblici Esercizi (BAR/RISTORANTI) anche se NON POSSONO SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE, POSSONO VENDERE, se in possesso di titoli abilitativi, GENERI ALIMENTARI, GIORNALI/RIVISTE, TABACCHI

La CONSEGNA AL DOMICILIO DI CIBI PRECONFEZIONATI E’ CONSENTITA ai seguenti esercizi

 -BAR/RISTORANTI/PUB

-PIZZERIE DA ASPORTO

-GASTRONOMIE

-ROSTICCERIE

-PASTICCERIE

-GELATERIE

-PANIFICI

-ESERCIZIO DI VICINATO/MEDIE/GRANDISTRTTURE/CENTRI COMMERCIALI

-TUTTELE LE AZIENDE CHE PREPARANO CIBI DA ASPORTO PRECONFENZIONATI

ATTENZIONE: Rimane vietata ogni forma di somministrazione o consumo sul posto

GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE situati ALL’INTERNO di STRUTTURE IN CUI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI POSSONO CONTINUARE AD ESERCITARE l’attività purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, compresi GLI STUDI E LE CLINICHE ODONTOIATRICHE POSSONO continua a SVOLGERE L’ATTIVITA’ nel rispetto di quanto di seguito precisato:

- L’attività deve essere limitata alle sole prestazioni che i professionisti giudicano non rinviabili

-L’attività può essere svolta solo previo appuntamento

-Rispetto assoluto dei protocolli di sicurezza anti-contagio

-Obbligo di avvalersi di strumenti di protezione individuale

L’Elenco delle attività inerenti I Servizi alla persona, il cui esercizio E’ CONSENTITO, di cui all’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020 di seguito riportato E’ TASSATIVO

 _LAVANDERA E PULITURA DI ARTICOLI TESSILI E PELLICCIA

-ATTIVITA’ DELEL LAVANDIEIE INDUSTRIALI

-ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE

-SERVIZI DI POMPE FUNEBRI E ATTIVITA’ CONNESSE

 

TRASPORTO: Ordinanza Regione. Nuove regole e fasce orarie per il trasporto pubblico

 

Firmata una nuova ordinanza, la numero 11, dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Questa volta oggetto delle misure emergenziali sono i servizi di trasporto pubblico.

Nell'ordinanza si stabilisce che:

  • le aziende di trasporto pubblico locale operanti in Toscana riprogrammino i servizi garantendo nello specifico le fasce orarie 6.30 - 9.30 / 12.00 - 15.30 / 17.30 – 19.00, tenendo conto delle mutate esigenze di mobilità della popolazione (minori frequentazioni), ma anche del rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei passeggeri e del personale in servizio a bordo, con particolare riferimento al rispetto della distanza interpersonale di un metro come prima misura di contenimento;
  • vengano garantiti servizi e collegamenti per le zone nelle quali sono localizzati i plessi ospedalieri e le attività di prima necessità di cui e’ garantita l’apertura al pubblico ai sensi del Dpcm 11 marzo 2020;
  • sia sospesa la vendita a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dei biglietti di corsa semplice.

La aziende di tpl dovranno comunicare tempestivamente alla Regione ed agli enti competenti la nuova programmazione dei servizi e dovranno inoltre darne la massima diffusione agli utenti, con l’utilizzo di ogni canale informativo a disposizione.

 

Allegato Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020_(1).pdf (70,62 KB)
Allegato NOTA_PREFETTURA.pdf (93,46 KB)