Come disciplinato dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2025, il gestore della struttura è responsabile del versamento dell’Imposta di soggiorno a favore del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto pernottante.
Regolamento Imposta di Soggiorno
Delibera Tariffe Imposta di Soggiorno (valide dal 1/1/2025)
L’imposta deve essere versata al comune con le seguenti modalità:
- entro il giorno 15 del mese di aprile, per i pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- entro il giorno 15 del mese di luglio, per i pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio, giugno;
- entro il giorno 15 del mese di ottobre, per i pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
- entro il giorno 15 del mese di gennaio, per i pernottamenti avvenuti nel mese di ottobre, novembre e dicembre.
COMUNICAZIONI TRIMESTRALI
Entro le scadenze sopra indicate, il gestore della struttura ricettiva, unitamente alla quietanza del versamento, deve trasmettere un prospetto riepilogativo delle presenze trimestrali, utilizzando i seguenti moduli:
- modulo A
- modulo B
MODALITA' DI PAGAMENTO
-Iban Tesoreria Comunale: IT 44G0359901800000000135503
-C/C postale 126565 Comune di Lajatico Servizio Tesoreria.
DICHIARAZIONE ANNUALE ENTRO IL 30/6
Con il D.M. 29 aprile 2022 sono adottati le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. Il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (la dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge - centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti - che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello).
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.
Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).
Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le proprie finalità istituzionali e di controllo.
Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.














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